Art. 19 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1 lettera e),
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e
la valutazione dello stesso. 
    6. I  candidati  risultati  idonei  alle  fasi  dell'accertamento
attitudinale, di cui  al  comma  4,  proseguono  l'iter  concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.