Art. 22 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  10,  la
prova di efficienza fisica,  prevista  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, e le prove orali,
previste  dall'art.  21,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a),  b),  c),  e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it.; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la  frequenza  del  tirocinio,  previsto  dall'art.  17,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile del Comandante dell'Accademia, che  puo'  differire  la
presentazione  del  candidato,  purche'  il  ritardo  sia   contenuto
improrogabilmente entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I
giorni di assenza maturati sono computati,  ai  sensi  dall'art.  17,
comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso; 
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  24,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24  ore,
ai  numeri  035/4043215  o  035/4043303,  sono  valutati  a  giudizio
discrezionale ed insindacabile del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a), c) e d) sono  comunicate  agli  interessati  a  cura  del
Centro di Reclutamento. 
    2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno  facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione  di  singoli  candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 17,  comma  4,  lettera  f),  nel
rispetto del calendario delle stesse. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  lettere  a),  c)  e  d),  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.