Art. 17 Prova orale di lingua straniera 1. La prova orale di lingua straniera e' prevista quale obbligatoria (in lingua inglese) nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) e facoltativa negli altri concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in lingue a scelta tra quelle elencate nelle Appendici al bando. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), oltre alla prova orale obbligatoria di lingua inglese, potra' essere sostenuta una prova facoltativa di ulteriore lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando. 2. Le prove facoltative potranno essere sostenute dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. La prova (sia obbligatoria sia facoltativa), della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': - breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; - conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni. 3. Al termine della prova (sia obbligatoria sia facoltativa) saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale obbligatoria di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova orale facoltativa di lingua straniera non determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.