Art. 17 
 
 
                   Prova orale di lingua straniera 
 
 
    1.  La  prova  orale  di  lingua  straniera  e'  prevista   quale
obbligatoria (in lingua inglese) nel concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c) e facoltativa negli altri concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, in lingue a scelta tra quelle elencate
nelle Appendici al bando. Nel concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), oltre alla prova orale  obbligatoria  di  lingua
inglese, potra' essere sostenuta una prova facoltativa  di  ulteriore
lingua straniera scelta  dal  candidato  tra  quelle  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    2. Le  prove  facoltative  potranno  essere  sostenute  dai  soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. La prova  (sia  obbligatoria
sia facoltativa), della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con
le seguenti modalita': 
      - breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato; 
      - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e  valutazione
personale; 
      - conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto  il  brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    3. Al termine della  prova  (sia  obbligatoria  sia  facoltativa)
saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando.  Tali
punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    4. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), i concorrenti assenti al momento dell'inizio della  prova
orale obbligatoria di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno
a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il  mancato  espletamento
della prova orale facoltativa di lingua straniera  non  determinera',
invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno
sostenere  piu'   detta   prova   facoltativa   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia.