Art. 22 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza Armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. 3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 4. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota - al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 5. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.