Art. 22 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata, acquisiranno la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre  e  assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di  Truppa  ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2.  All'atto   dell'incorporazione   i   concorrenti   vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo,  da
assumersi all'ammissione al terzo  anno  di  corso,  di  rimanere  in
servizio  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  vigente,   in
relazione al proprio corso di studi. 
    3.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di  un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione  e  Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    4. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere o  -  per  il  solo
ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita'  pilota  -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    5. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.