Art. 23 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con   la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864,  comma  1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine,  gli
Istituti forniranno, al termine  dei  ripianamenti,  alle  competenti
Divisioni della Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  gli
elenchi dettagliati dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e  di  quelli
richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli  Allievi  provenienti
dagli Ufficiali,  dai  Sottufficiali  e  dai  Volontari  in  servizio
permanente  dimessi  o  espulsi  dai  corsi   si   applicheranno   le
disposizioni di cui agli artt. 599 e 600 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15   marzo   2010,   n.   90,   in   materia   di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla  richiesta  da  parte  degli  Enti
competenti, la copia conforme dello stato di servizio  o  del  foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico.