Art. 23 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente dimessi o espulsi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.