Art. 9 Prova scritta di selezione culturale 1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.