Art. 9 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    3. Il punteggio riportato sara' utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie finali del concorso.