Art. 5 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il corso si svolgera' presso una scuola  allievi  Carabinieri,
secondo i programmi e le modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri, e sara'  disciplinato  dalle  disposizioni
contenute nel regolamento interno per le predette scuole. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti prima
della data d'inizio del corso, al fine  di  espletare  le  operazioni
d'incorporamento, ivi compresa la  visita  medica  di  controllo  per
verificare il mantenimento della prescritta  idoneita'  psico-fisica.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute,
i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita'  o
temporanea inidoneita', che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno  l'esclusione  dalla
procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. 
    3. All'atto della presentazione alla scuola  allievi  Carabinieri
per l'incorporamento, i concorrenti dovranno consegnare: 
    a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate; 
    b) un certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
    c) se di sesso  femminile,  un  referto  di  test  di  gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine)  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o  accreditata  con  il  servizio
sanitario nazionale, entro i quattro giorni  calendariali  precedenti
la data  di  presentazione.  In  caso  di  positivita'  del  test  di
gravidanza la visita medica  di  controllo  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile. 
    4. I concorrenti che non si  presenteranno  alla  scuola  allievi
Carabinieri  di  assegnazione  entro   il   termine   fissato   nella
convocazione saranno considerati  irrevocabilmente  rinunciatari.  La
scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per  comprovati
motivi  da  preavvisare  tramite  il  Comando  stazione   Carabinieri
competente per territorio, il differimento della  presentazione  fino
al decimo giorno dalla  data  d'inizio  del  corso.  Potra'  altresi'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della medesima graduatoria,
un  numero  di  concorrenti  idonei  pari  a  quello   di   eventuali
rinunciatari   e/o   esclusi,   per   qualsiasi   motivo,    all'atto
dell'incorporamento o durante  i  primi  venti  giorni  di  effettivo
corso. 
    5.  I  frequentatori  del  corso  saranno  ammessi   alla   ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. Gli stessi saranno assunti  in  forza  dalla  scuola  allievi
Carabinieri  sotto  la  data   dell'effettivo   incorporamento.   Gli
arruolati volontari quali allievi Carabinieri, dopo  sei  mesi  dalla
data di arruolamento conseguono  la  nomina  a  Carabiniere  allievo,
previo superamento di esami, e sono immessi  in  ruolo  al  grado  di
Carabiniere al termine del corso, secondo l'ordine della  graduatoria
finale.