Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dall'11
aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  della  Guardia
di  Finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione della prova di efficienza  fisica,  dell'accertamento
attitudinale e dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo
il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui
al comma 5. 
    Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° giorno: accertamento attitudinale; 
      c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati per la specializzazione «comandante di  stazione
e unita' navale». I candidati  per  la  specializzazione  «pilota  di
elicottero» idonei all'accertamento  attitudinale  saranno  convocati
per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nelle  date
indicate nell'avviso di cui al comma 5. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.