Art. 14 
 
 
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale 
 
 
    1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3. 
    3.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 - punti 0,10; 
      b) da 9,1 a 10 - punti 0,15; 
      c) da 10,1 a 11 - punti 0,20; 
      d) da 11,1 a 12 - punti 0,25; 
      e) da 12,1 a 13 - punti 0,30; 
      f) da 13,1 a 14 - punti 0,35; 
      g) da 14,1 a 15 - punti 0,40. 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con  giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della  prova  di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2014. 
    8. I concorrenti per la specializzazione «pilota  di  elicottero»
che hanno ottenuto il differimento di cui al comma  7  sono  ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica
di cui all'art. 15, comma 2, lett. a). 
    Gli stessi sono esclusi se lo  stato  di  temporaneo  impedimento
sussista ancora alla data del 27 maggio 2014. 
    9. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    10.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    11. Tali candidate sono, pertanto: 
      a) differite al 9 giugno 2014; 
      b) qualora  concorrenti  per  la  specializzazione  «pilota  di
elicottero»,  ammesse,  con  riserva,  a   sostenere   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lett. a); 
      c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art.  3,  comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data: 
        1) del 9 giugno 2014, se concorrenti per la  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale»; 
        2) del 27 maggio 2014, se concorrenti per la specializzazione
«pilota di elicottero». 
    12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    13. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    14. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  e'  accertata  da
parte della sottocommissione indicata all'art. 6,  comma  1,  lettera
b), secondo le modalita'  tecniche  definite  con  provvedimento  del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    15. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    16. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test  di  personalita',  per  acquisire  elementi
circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    17.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
b),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  lo
svolgimento e la valutazione dello stesso. 
    18. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    19. Il giudizio espresso dalla competente  sottocommissione,  che
e' notificato agli interessati, e' definitivo. 
    20. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.