Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere c) e d). 
    2. A tal fine, i candidati: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota di elicottero», sono  avviati  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,
via Pietro Gobetti, 2, di Roma dove e'  accertata  l'idoneita'  degli
stessi ai servizi di navigazione aerea quali  piloti,  ai  sensi  del
decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo   2010,   n.   90.   La
sottocommissione  di  cui  al  comma   1,   acquisito   il   giudizio
medico-legale del predetto  Istituto,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio  nella
Guardia  di  finanza,  sulla  base  delle  previsioni   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n.  155  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni  e  integrazioni,  cosi'  come  richiamato
dall'art. 16, comma 1, lettera a), disponendo  a  tal  fine,  laddove
ritenuto   necessario,   l'effettuazione   delle   ulteriori   visite
specialistiche e degli esami strumentali  e  di  laboratorio  di  cui
all'art. 16, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota,  sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza,   quali   ufficiali   del   «ruolo   aeronavale»   per    la
specializzazione «pilota di elicottero», ed esclusi dal concorso; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono  sottoposti  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota  di  elicottero»,  dichiarati  non  idonei  ai   servizi   di
navigazione aerea in  sede  di  visita  medica  preliminare,  possono
richiedere di essere sottoposti ad  ulteriori  accertamenti  tesi  ad
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      a) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui all'art. 6, comma 1,  lettera
c). Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle; 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di Finanza improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
solare successivo a quello della comunicazione di  non  idoneita'.  A
tal fine, la stessa  potra'  essere  anticipata  via  fax  ai  numeri
06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea  interpolizia)  ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. 
    La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo  ad
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   Sanitaria   di   Appello
dell'Aeronautica Militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali  del  «ruolo
aeronavale» per la specializzazione «pilota di elicottero»,  anche  a
seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 16, comma 7. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di Reclutamento. 
    5. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota  di  elicottero»,  giudicati  non  idonei  a  seguito   delle
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
disposti dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
c), e  i  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», dichiarati  non  idonei  al
termine della visita medica preliminare, possono chiedere  di  essere
ammessi a visita medica di revisione. 
    Tale istanza: 
      a) deve essere presentata al presidente della  sottocommissione
di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),   al   momento   della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle; 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di  Finanza  improrogabilmente  entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax  ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)
ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. 
    La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
valutata la certificazione prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di  cui  all'art.
17, comma 2, lettera a); 
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici; 
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di  cui  al  comma  1  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per le successive fasi concorsuali. 
    10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla  visita  medica  di  revisione,  nei  casi  in  cui  sia   stato
riconvocato, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
Commissione Sanitaria di Appello  dell'Aeronautica  Militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    11.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.