Art. 21 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che,  secondo  l'ordine
della graduatoria di cui all'art. 20, siano compresi nel  numero  dei
posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto  conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e  b),
sempreche' abbiano conseguito il giudizio di  idoneita'  alla  visita
medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima  della
firma dell'atto di arruolamento, da parte della  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    6. Qualora il posto riservato di cui all'art. 1, comma 3, lettera
a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati  idonei,  lo
stesso sara' conferito ad  altro  candidato  iscritto  nell'anzidetta
graduatoria,  per  la  specializzazione   «pilota   di   elicottero»,
nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 
    7. Qualora il posto riservato di cui all'art. 1, comma 3, lettera
b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati  idonei,  lo
stesso sara' conferito ad  altro  candidato  iscritto  nell'anzidetta
graduatoria, per la specializzazione «comandate di stazione e  unita'
navale», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 
    8. Entro 30 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire  posti
resisi, comunque, disponibili per  ciascuna  specializzazione  tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    10. Gli allievi ufficiali, ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia, devono sottoscrivere, prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    11. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
    12. I vincitori del concorso per la specializzazione  «pilota  di
elicottero», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una  fase
addestrativa   finalizzata   all'accertamento   dell'attitudine    al
pilotaggio, effettuata presso i competenti  reparti  dell'Aeronautica
Militare, secondo i relativi programmi di addestramento. 
    13. I candidati che non  risultano  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui
al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza,  rinviati
dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,
salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli  ulteriori  occorrenti
provvedimenti. Il periodo di  durata  del  corso  e',  in  tal  caso,
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.