Art. 11 Accertamento attitudinale 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali della Marina Militare", e nella direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' nelle seguenti aree di indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area dello stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area delle emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area motivazionale: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina"; b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina" con l'indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale, che non comporta attribuzione di punteggio, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.