Art. 11 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a  cura
della  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma   1,   lettera   c),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie di prove (test, questionari, prove di  performance,  intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei  requisiti  necessari  per  il  riconoscimento   delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  Ufficiale   in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per  il  quale  hanno
chiesto di concorrere. Tale valutazione -svolta con le modalita'  che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei  ruoli
normali della Marina Militare", e nella  direttiva  tecnica  "profili
attitudinali del personale della Marina Militare",  entrambe  emanate
dal Comando Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione
degli accertamenti- si articolera' nelle seguenti aree di indagine, a
loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a) area dello stile di pensiero:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area delle emozioni e relazioni: autonomia e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area della  produttivita'  e  delle  competenze  gestionali:
livelli  di  energia  e  produttivita',  costanza   nel   rendimento,
capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio  gestionale  al
lavoro,  capacita'  di  guida  e  uso   della   delega,   spinta   al
miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:   bisogni   e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente  sulla  base  delle  risultanze  delle  prove  di
performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di  quelle
degli  Ufficiali  colloquiatori;   tale   punteggio   sara'   diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio di
idoneita'  o  di  inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporta  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo. 
    Il giudizio riportato  nell'accertamento  attitudinale,  che  non
comporta  attribuzione  di  punteggio,  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale,  non
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.