Art. 3 La borsa di studio dell'importo di euro 1600,00 lordi mensili (comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico sia del borsista che dell'amministrazione), ha durata di 12 mesi e non e' rinnovabile. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura, ne' con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato. La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Responsabile della Sede di fruizione della borsa medesima. Il borsista e' assicurato per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa stessa.