Art. 3 
 
 
    La borsa di studio dell'importo di  euro  1600,00  lordi  mensili
(comprensivo  di  tutti   gli   oneri   fiscali,   previdenziali   ed
assicurativi a carico sia del borsista che dell'amministrazione),  ha
durata di 12 mesi e non e' rinnovabile. 
    La borsa non e' cumulabile con altre borse  di  studio,  ne'  con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura,  ne'  con  stipendi   o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto  di  impiego
pubblico o privato. 
    La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca universitari italiani senza  assegni  nonche'
con la frequenza di  scuole  di  specializzazione  post-laurea  senza
assegni, previo  assenso  scritto  del  Responsabile  della  Sede  di
fruizione della borsa medesima. 
    Il  borsista  e'  assicurato  per  gli  infortuni  in  cui  possa
incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la  fruizione
della borsa stessa.