Art. 9 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore alle mille unita' puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte. 2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia dello stesso, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda), per sostenere la eventuale prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, ovvero le prove scritte, nei giorni e nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale. 4. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, concernenti le materie oggetto delle prove scritte e della prova orale. 6. Ai fini della predisposizione del questionario l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 7. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 8. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione in relazione al numero di domande da somministrare. 9. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 10. La correzione e la valutazione dei questionari e' effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 11. Qualora sia espletata la prova preselettiva sono ammessi a sostenere le prove scritte previste dal successivo art. 10, commi 2 e 3, i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e classificatisi tra i primi 100 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al posto n. 100.