Art. 15 Formazione e approvazione della graduatoria 1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e quello ottenuto nel colloquio. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Fermi restando i titoli preferenziali previsti, a parita' di merito l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza. 3. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.