Art. 15 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui  all'art.  8
forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva  di  ciascun
candidato e' data dalla somma del voto riportato nella prova  scritta
e quello ottenuto nel colloquio. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Fermi  restando  i   titoli
preferenziali previsti, a parita' di merito l'appartenenza  ai  ruoli
della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza. 
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.