Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 10, del presente decreto, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente, e da quattro membri dei quali due scelti tra i funzionari dell'amministrazione e due esperti informatici, anche esterni all'amministrazione. 2. Per le prove relative alle lingue straniere previste, la Commissione Esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nella lingua straniera scelta dai candidati. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.