Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame  di  cui  all'art.  10,   del   presente   decreto,   nonche'
dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore
generale  del  personale  e  della  formazione,  e'  composta  da  un
presidente,  scelto  tra  i   funzionari   dell'amministrazione   con
qualifica non inferiore a dirigente, e da quattro  membri  dei  quali
due scelti  tra  i  funzionari  dell'amministrazione  e  due  esperti
informatici, anche esterni all'amministrazione. 
    2. Per le prove  relative  alle  lingue  straniere  previste,  la
Commissione Esaminatrice e' integrata da uno  o  piu'  esperti  nella
lingua straniera scelta dai candidati. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.