Art. 9 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione   sia
superiore  alle  mille  unita'  puo'  essere   prevista   una   prova
preselettiva per determinare i  candidati  da  ammettere  alla  prova
scritta. 
    2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero della
prova  scritta  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»
dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la  stessa  avesse
fatto rinvio. Detto avviso  sara'  disponibile  anche  sul  sito  del
Ministero    della     giustizia     a     partire     dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 
    3. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione e fotocopia  dello  stesso,
nonche' della documentazione  richiesta  all'art.  5,  comma  2,  del
presente bando (attestazione  di  avvenuta  acquisizione  informatica
della domanda), per sostenere la eventuale prova preselettiva, il cui
superamento  costituisce  requisito  necessario  per  la   successiva
partecipazione al concorso, ovvero la prova  scritta,  nei  giorni  e
nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale. 
    4. La comunicazione di cui al comma 2 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la  prova  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario,
articolato in domande a risposta a scelta  multipla,  concernenti  le
materie oggetto della prova scritta e del colloquio. 
    6.   Ai   fini    della    predisposizione    del    questionario
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore.  Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra  quelli  preventivamente
predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 
    7.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    8. La durata  della  prova  e'  stabilita  dalla  Commissione  in
relazione al numero di domande da somministrare. 
    9. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 
    10. La correzione e la valutazione dei questionari e'  effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica. 
    11. Qualora sia espletata la prova preselettiva  sono  ammessi  a
sostenere la prova scritta prevista dal successivo art. 10, comma  1,
i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e classificatisi
tra i primi  60  in  ordine  di  merito.  Sono,  inoltre,  ammessi  i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio  del  concorrente
collocatosi al posto n. 80.