Art. 10 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi  genere,  calcolatrici  e  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra di loro e con l'esterno. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
    4. L'esito  della  prova  d'esame  e'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero della Giustizia.