Art. 14 Formazione e approvazione della graduatoria 1. La Commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti ammessi e risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione conseguita nella prova d'esame. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.