Art. 14 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 8 redige per i  soli  aspiranti
ammessi  e  risultati  idonei  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali,  la  graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine   della
votazione conseguita nella prova d'esame. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  Giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.