Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione e fotocopia  dello  stesso,
nonche' della documentazione  richiesta  all'art.  5,  comma  2,  del
presente bando (attestazione  di  avvenuta  acquisizione  informatica
della domanda), per sostenere la prova d'esame,  il  cui  superamento
costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione  al
concorso, nei giorni e nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» del
9 maggio 2014, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito  del  Ministero
della        Giustizia        a        partire         dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la  prova  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    3. La prova d'esame consiste  in  risposte  ad  un  questionario,
articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta  multipla,
fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti  informatici  ed
audiovisivi.  Il  questionario,  tende  ad  accertare  il  grado   di
preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di  cultura
generale, sulle materie previste dai vigenti programmi  della  scuola
media  dell'obbligo,  nonche'  sull'accertamento  di  un  sufficiente
livello di conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
    4.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    5. La durata  della  prova  e'  stabilita  dalla  Commissione  in
relazione al numero di domande da somministrare. 
    6.  Il  questionario  da  sottoporre  ai  candidati,  fra  quelli
preventivamente predisposti, viene  scelto  di  volta  in  volta  per
estrazione. 
    7. La predisposizione del questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate 
    8. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 
    9. La correzione e la valutazione dei questionari possono  essere
effettuate a mezzo di  strumentazione  automatizzata  ed  utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 
    10.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti  di  cui   al
successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova di  esame
e classificatisi tra i primi 70 in ordine di merito.  Sono,  inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente collocatosi al posto  n.  70.  Qualora  il  numero  degli
idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova di esame.