Art. 9 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia dello stesso, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda), per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» del 9 maggio 2014, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. La prova d'esame consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici ed audiovisivi. Il questionario, tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 4. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 5. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione in relazione al numero di domande da somministrare. 6. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 7. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate 8. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 9. La correzione e la valutazione dei questionari possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 10. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova di esame e classificatisi tra i primi 70 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al posto n. 70. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova di esame.