Art. 20 Verifica attitudinale 1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della competente sottocommissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualita' di Allievo Maresciallo dell'Esercito, vertera' sulle seguenti aree di indagine: area di adattabilita' al contesto militare; area emozionale (dimensione intrapersonale); area relazionale (dimensione interpersonale); area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), secondo le modalita' indicate nella «direttiva tecnica relativa alla procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei concorsi per il reclutamento del personale volontario dell'Esercito e l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - anno 2013 e 2014 - dello Stato Maggiore dell'Esercito. 2. Al termine della verifica dell'idoneita' attitudinale la preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.