Art. 21 Titoli di merito La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 16, comma 1, lettera b) i titoli di merito di cui al citato allegato I con l'assegnazione massima di 8 punti, in conformita' a quanto stabilito nello stesso allegato.