Art. 21 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), numero 1) ai  fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 16,  comma  1,  lettera  b)  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  I  con  l'assegnazione
massima di 8 punti, in conformita' a quanto  stabilito  nello  stesso
allegato.