Art. 29 Prove di efficienza fisica 1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle prove di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando, le quali si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata. 2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo. 3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica, incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra' farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza fisica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del citato Centro di Selezione o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente d'appartenenza- saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra' alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato Q. Il candidato che non superera' le prove previste sara' giudicato inidoneo. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun candidato l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare»; «inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare», con indicazione del motivo. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.