Art. 39 Titoli di merito La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 1), ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 34, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato M con l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto allegato.