Art. 2 
 
 
    La commissione esaminatrice  del  concorso  pubblico  di  cui  al
precedente art. 1,  sara'  nominata  dal  Presidente  con  successivo
provvedimento, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  7,
della II parte del Regolamento del personale citato nelle premesse.