Art. 7 
 
 
    1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
sette decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo  riportato
non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
    2. Ultimate le prove orali, la  Commissione  forma  l'elenco  dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.