Art. 12 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   Commissione,
individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  7,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    4. Le graduatorie dei vincitori e degli  idonei  sono  pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.