Art. 12 Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato. 2. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 4. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.