Art. 7 
 
 
             Categorie dei titoli ammessi a valutazione 
         e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando, fatta eccezione per i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00; 
      3) record mondiale: punti 25,00; 
      4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00; 
      5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00; 
      6) record europeo: punti 15,00; 
      7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino  a
punti 12,00; 
      9) campione italiano: punti 12,00; 
      10) record italiano: punti 15,00; 
      11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00. 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
B. Categoria II 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
      a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; 
      b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti 1) e  2)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La Commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  8
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 
    3. I candidati  devono  trasmettere  i  titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, unitamente alla  documentazione  richiesta
all'art.  5,  comma  2   (attestazione   di   avvenuta   acquisizione
informatica  della  domanda),  con   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento,  da  indirizzare  al   Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del  personale  e  della  formazione -  Servizio  Concorsi,   polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
    4. I titoli devono essere  spediti,  pena  la  non  valutabilita'
degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci  decorrente
dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione  della
domanda on line.