Art. 7 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) Categoria I Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00; 2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00; 3) record mondiale: punti 25,00; 4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00; 5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00; 6) record europeo: punti 15,00; 7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00; 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino a punti 12,00; 9) campione italiano: punti 12,00; 10) record italiano: punti 15,00; 11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00. 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. B. Categoria II Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea: punti 2,00; a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1,00; 3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro. 2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 3. I candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta all'art. 5, comma 2 (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda), con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilita' degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda on line.