Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei  requisiti
di cui al precedente art. 2 del  presente  decreto.  La  convocazione
avverra' mediante avviso inserito  nell'area  privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda  con
priorita' 1 (Scuola Militare  "Nunziatella"  ovvero  Scuola  Militare
"Teulie'") secondo l'ordine  della  rispettiva  graduatoria,  fino  a
copertura dei posti disponibili. Una volta  ricoperti  interamente  i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in  posizione
utile in graduatoria saranno  provvisoriamente  assegnati  alla  sede
indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  Militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    4. In caso di rinuncia espressa o  di  mancata  presentazione  di
vincitori alla Scuola di assegnazione entro  i  primi  trenta  giorni
dalla data  di  inizio  del  corso,  la  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, per il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza
Armata,  si  riserva  di   disporre   l'ammissione   di   altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel
concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  tale
evenienza puo' determinare la modifica  della  sede  provvisoriamente
assegnata. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  ×  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le  firme
dei Dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli Studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'Allegato  H,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata  avverra'
a cura dell'Istituto di assegnazione. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare, per  il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   alle
Amministrazioni Pubbliche e  agli  Enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti in virtu' del  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta Scuola.