Art. 2 Durata, trattamento economico e normativo La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori 12 mesi, con provvedimento del Capo dell'Ispettorato sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alla disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta regionale per le attivita' produttive, nonche' la copertura assicurativa INAIL.