Art. 2 
 
 
              Durata, trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori  12  mesi,
con provvedimento del Capo dell'Ispettorato  sentito  il  parere  del
direttore del laboratorio ove il  borsista  ha  svolto  attivita'  di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche'  la  concessione  e  la
durata delle relative proroghe sono in  ogni  caso  subordinate  alla
disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato   in   rate   mensili   posticipate.   Restano    a    carico
dell'Amministrazione l'Imposta regionale per le attivita' produttive,
nonche' la copertura assicurativa INAIL.