Art. 8 Nomina 1. Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono comunicare all'IVASS - ove non abbiano gia' provveduto in sede di compilazione della domanda - un indirizzo al quale verranno inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina ed eventuali altre comunicazioni. 2. L'IVASS procede all'assunzione dei vincitori che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto. 3. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. 4. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. 5. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina.