Art. 5 
 
 
              Commissione per la valutazione dei titoli 
 
 
    1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione  nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta: 
    un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente; 
    il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo
forestale, membro; 
    un funzionario addetto alla competente  divisione  del  personale
con qualifica non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto  forestale,
membro; 
    un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo  sportivo
forestale, membro; 
    un appartenente al ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario. 
    2. La commissione puo'  avvalersi  altresi'  di  membri  tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei  titoli  delle  singole
discipline/specialita'/categorie. 
    3. La commissione procede alla valutazione dei titoli  secondo  i
criteri di cui al successivo art. 6.