Art. 7 
 
 
  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale 
 
 
    1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al  comma
7 dell'art. 6, nell'ordine del punteggio risultante dalla valutazione
dei    titoli    di    cui    all'art.    6    per     la     singola
disciplina/specialita'/categoria, nel limite  massimo  dei  posti  da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,  sono  invitati,  in   conformita'   a   quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di  una  commissione
composta da quattro medici esperti  della  pubblica  amministrazione,
presieduta dal sanitario del Corpo  per  l'Ispettorato  generale.  Il
giudizio di idoneita' o non  idoneita',  espresso  dalla  commissione
medica,  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non   idoneita',
l'esclusione dal concorso. 
    2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai  quali  devono  sottoporsi  i
candidati presso le proprie  AA.SS.LL.  o  altra  struttura  pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta  giorni  antecedenti  la
convocazione. 
    3. In caso di assenza agli accertamenti  o  accertamento  di  non
idoneita' dei candidati invitati,  sono  convocati  i  candidati  che
seguono  nelle  graduatorie  dei  titoli,  in  relazione   ai   posti
disponibili.