Art. 8 
 
 
       Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, 
   nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione. 
 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato  sono  approvate  le
graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati  giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale  di
cui all'art. 7,  secondo  l'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  6  e,  in  caso  di  pari
punteggio, dalla valutazione dei titoli  preferenziali.  I  candidati
idonei inseriti nelle  graduatorie  finali,  secondo  l'ordine  delle
stesse e fino alla copertura dei posti disponibili,  sono  dichiarati
vincitori del concorso. 
    2. Il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  inviato  all'Organo  di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del  Corpo  forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data  di  pubblicazione  di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti agli accertamenti  di  cui  all'art.  6  decorrono  dalla
comunicazione all'interessato della norma su cui risulta  fondato  il
giudizio di non idoneita', anche qualora  effettuata  successivamente
al predetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
    3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono  nominati  allievi  agenti
del Corpo forestale dello Stato in  qualita'  di  atleti  del  Gruppo
sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5. 
    4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 
    5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del  concorso,  la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,  sono,  in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti   con   riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla effettiva  regolarita'  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  nonche'  all'effettivo   possesso   dei
requisiti di partecipazione al concorso.