Art. 8 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla  somma  aritmetica  di
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso  di
candidati a parita'  di  merito,  dalla  valutazione  dei  titoli  di
preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il  candidato  di
eta'  inferiore.  Se  uno  o  piu'  candidati  vincitori   rinunciano
all'ammissione, questa puo' essere  consentita  agli  idonei  secondo
l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. 
    2)  La  graduatoria  verra'   pubblicata   sul   sito   ufficiale
dell'istituto, affissa all'albo e pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.