Art. 8 Graduatoria 1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica di punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso di candidati a parita' di merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il candidato di eta' inferiore. Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. 2) La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale dell'istituto, affissa all'albo e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.