Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati presso il  Consiglio  giudiziario  competente  e  presso  il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili  ai  soli  fini
della procedura di selezione. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla procedura di selezione. 
    3. I dati forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni e ai soggetti interessati  dal  procedimento  per  la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n.
Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo   riguardano,   nonche'   alcuni   diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di   rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Il Consiglio superiore  della  magistratura  ed  il  Consiglio
giudiziario  territorialmente  competente   sono   responsabili   del
trattamento dei dati personali.