Art. 5 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30  gennaio  1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio  effettivo  anche
pregresso: 
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; 
      b) della professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto nell'elenco speciale previsto  dall'art.  3,  quarto  comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), o  di
notaio; 
      c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'  o
negli istituti superiori statali; 
      d) delle funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie giudiziarie con qualifica di  dirigente  o  con  qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 
      e) delle funzioni con qualifica di dirigente  o  con  qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 
    2. Costituisce, altresi', titolo di  preferenza,  in  assenza  di
quelli sopra indicati,  il  conseguimento  del  diploma  biennale  di
specializzazione per le professioni legali di  cui  all'art.  16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: 
      a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a),  c),
d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; 
      b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera  b)  del
comma  1  prevale  la  maggiore  anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale; 
      c) a residuale parita' prevale il miglior  voto  di  laurea  in
giurisprudenza; 
    4.  Ove  non  risulti  dirimente   l'applicazione   dei   criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
delle domande non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria.