Art. 6 
 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria, con esclusione
delle funzioni ed incarichi conferiti dal Consiglio  superiore  della
magistratura, nonche' l'autocertificazione relativa al  possesso  del
requisito della residenza in un comune compreso nel  distretto  della
Corte di appello di Napoli in cui ha  sede  il  Tribunale  di  Napoli
Nord, per coloro che all'atto della  domanda  abbiano  dichiarato  di
avere richiesto il cambio di residenza,  deve  essere  inviata  entro
quindici giorni dalla comunicazione all'aspirante della  proposta  di
nomina prevista dal successivo  art.  7,  comma  7,  direttamente  al
Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via fax  ai
numeri  064453734  -   064452916   ovvero   per   posta   elettronica
all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it". 
    2. Ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere  autocertificato  il
possesso dei titoli di preferenza relativi  all'appartenenza  ad  una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e  alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla  perdurante
iscrizione negli albi professionali,  nonche'  al  conseguimento  del
diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
    3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. 
    Per le attivita' e funzioni in corso deve  essere  indicata  come
data finale quella di scadenza del  termine  di  presentazione  della
domanda di nomina prevista dal bando di concorso. 
    4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale  e  di  quella  finale,  per  le
attivita' e funzioni non in corso, costituisce  causa  di  esclusione
dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini  della  formazione
della graduatoria. 
    5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici
onorari di tribunale, gli interessati potranno  richiedere,  mediante
istanza  proposta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  la
restituzione della documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta.