Art. 6 Modalita' di presentazione della documentazione 1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria, con esclusione delle funzioni ed incarichi conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, nonche' l'autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della domanda abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza, deve essere inviata entro quindici giorni dalla comunicazione all'aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo art. 7, comma 7, direttamente al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it". 2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi professionali, nonche' al conseguimento del diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le attivita' e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal bando di concorso. 4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza, dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attivita' e funzioni non in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta. Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e distrutta.