Art. 7 
 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
 
    1. Il Presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: 
      a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      b) il certificato penale; 
      c) il rapporto informativo del Prefetto; 
      d)  il  parere  del  competente  Consiglio  dell'ordine   degli
avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante  svolga
la professione forense o la funzione di notaio. 
    3. Il Consiglio giudiziario, acquisiti i documenti ed i pareri di
cui al comma 2, provvede all'istruzione delle  domande,  valutando  i
titoli ed  i  requisiti  degli  aspiranti,  e  formula  una  proposta
motivata di nomina. 
    4. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
      a) il  possesso  da  parte  degli  aspiranti  alla  nomina  dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter,  secondo
comma,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
Giudiziario); 
      b) l'inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate; 
      c) l'inesistenza di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) l'idoneita' degli aspiranti ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti. 
    5. Nel  caso  di  aspiranti  che  esercitino  la  professione  di
avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle
proposte, dovra'  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi  dai
Consigli degli Ordini di appartenenza. 
    6. Il Consiglio giudiziario invia la proposta con i relativi atti
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui  all'art.  3,
comma 1, al Consiglio superiore della magistratura che  procede  alla
designazione dei candidati in relazione ai posti da coprire. 
    7.  La  proposta  di  designazione  formulata  dalla   competente
Commissione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura   viene
comunicata all'aspirante  a  mezzo  telefono,  ai  numeri  telefonici
indicati nella domanda  di  nomina,  ovvero  per  posta  elettronica,
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa. 
    8. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto  all'art.
6, comma 1, dei  documenti  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza per  la  nomina  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
valutazione dei titoli per  la  formazione  della  graduatoria  e  di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte  della  competente
Commissione consiliare. 
    La     mancata     produzione      nello      stesso      termine
dell'autocertificazione relativa  al  possesso  del  requisito  della
residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di  appello
di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro  che
all'atto della domanda  abbiano  dichiarato  di  avere  richiesto  il
cambio di residenza, costituisce causa di revoca  della  proposta  di
nomina da parte della competente Commissione consiliare. 
    9. L'eventuale rinuncia alla proposta  di  nomina  dovra'  essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura,  esclusivamente
per via  fax  ai  numeri  064453734  -  064452916  ovvero  per  posta
elettronica  all'indirizzo  "protocollo.csm@giustiziacert.it",  entro
tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui  al  precedente
comma 7. 
    10.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'  essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti  fino  alla
pubblicazione del successivo bando di concorso. 
    11. La nomina a giudice onorario del  Tribunale  di  Napoli  Nord
disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina
a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso  il
Tribunale di Napoli Nord. 
    12. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte  di  appello  puo'  richiedere  al  Consiglio  superiore  della
magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 
    13. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente  del  Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia  ed  al  Consiglio  superiore
della   magistratura   l'avvenuta   presa   di   possesso,   mediante
trasmissione del relativo verbale. 
    Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del  Tribunale
la  mancata  presa  di  possesso  nel  termine  stabilito   ai   fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.