Art. 7 Procedimento per la nomina 1. Il Presidente della Corte di appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario. 2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante; b) il certificato penale; c) il rapporto informativo del Prefetto; d) il parere del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio. 3. Il Consiglio giudiziario, acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina. 4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti: a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario); b) l'inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate; c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. 5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli degli Ordini di appartenenza. 6. Il Consiglio giudiziario invia la proposta con i relativi atti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, al Consiglio superiore della magistratura che procede alla designazione dei candidati in relazione ai posti da coprire. 7. La proposta di designazione formulata dalla competente Commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati nella domanda di nomina, ovvero per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa. 8. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art. 6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente Commissione consiliare. La mancata produzione nello stesso termine dell'autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della domanda abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza, costituisce causa di revoca della proposta di nomina da parte della competente Commissione consiliare. 9. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it", entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 7. 10. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso. 11. La nomina a giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. 12. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 13. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente del Tribunale comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.