IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli Ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei   soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze amate e di Polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e ,in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
    a) concorso per  il  reclutamento  di  sessantatre  Ufficiali  in
servizio permanente  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,   con
riserva di nove posti a favore del coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e  per  causa  di  servizio  e  con  riserva  di
quarantasette  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei
Marescialli; 
    b) concorso per il reclutamento di dieci  Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma  dei  trasporti  e  materiali
dell'Esercito, con riserva di due posti a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di sette posti a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
    c) concorso per il reclutamento  di  due  Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito,  con
riserva di uno  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
    d) concorso per il reclutamento di dieci  Ufficiali  in  servizio
permanente  nel   ruolo   speciale   del   Corpo   di   commissariato
dell'Esercito, con riserva di due posti a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di sette posti a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti in  servizio  permanente,  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno  nominati  con
il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande  e  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art.  16,  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  Internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.