Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 (indicativamente entro la fine di dicembre 2014) di approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame.