Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
    a) prova scritta di cultura generale; 
    b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) prove di efficienza fisica; 
    e) accertamenti sanitari; 
    f) accertamento attitudinale; 
    g) prova orale; 
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art.  15,  comma  2  (indicativamente  entro  la  fine  di
dicembre 2014)  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  del
concorso cui partecipano, tutti i concorrenti -  compresi  quelli  di
sesso femminile per i quali la positivita'  del  test  di  gravidanza
abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  -   dovranno   essere
risultati idonei in tutte  le  prove  e  in  tutti  gli  accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi  alle  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista  la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo  sono  altresi'
invitati  a   presentarsi   alla   suddette   prove   indossando   un
abbigliamento consono alla sede d'esame.