Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per le prove scritte e orale,  per  la  valutazione  dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
    1) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di  brigata  in
servizio, presidente; 
    2) cinque Tenenti colonnelli (uno  per  ciascuna  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in  servizio,
membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del  Joint  forces
language test (JFLT) di lingua inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
    1) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Brigadiere  generale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 
    2) tre Tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei materiali
in servizio, membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto; 
      c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 
    1) un Ufficiale di grado non inferiore a Brigadiere generale  del
Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
    2) tre Ufficiali superiori di grado non inferiore a Maggiore  del
Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto; 
      d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 
    1) un Ufficiale di grado non inferiore a Brigadiere generale  del
Corpo di commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 
    2)  tre   Tenenti   colonnelli   del   Corpo   di   commissariato
dell'Esercito in servizio, membri; 
    3) due o piu'  docenti  o  esperti  della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
    4) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    5) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e  quattro  i  concorsi,  che
saranno cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
    1) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a  Colonnello,
presidente; 
    2) due Ufficiali superiori  in  servizio  qualificati  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
    3) un Ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  Capitano,
segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito; 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
    1) un Ufficiale medico in  servizio  di  grado  non  inferiore  a
Colonnello, presidente; 
    2) due Ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
    1) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Colonnello
del ruolo normale delle Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni; 
    2)  un  Ufficiale  psicologo  in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito; 
    3)  un  Ufficiale  in  servizio  qualificato   perito   selettore
attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; 
    4) un Ufficiale in servizio di grado  non  inferiore  a  Tenente,
segretario. 
    Le funzioni di  presidente  saranno  svolte  dall'Ufficiale  piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
    1) un Ufficiale generale medico in servizio, presidente; 
    2) due Ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma.