Art. 13 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva del posto per gli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere e' da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per il personale proveniente dagli Ufficiali ausiliari. I posti riservati, se non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Saranno dichiarati vincitori - purche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it.