Art. 8 Formazione ed approvazione della graduatoria Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle riserve previste dal precedente art. 1 e, in caso di parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/94. Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con ordinanza del Direttore Generale ed e' immediatamente efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'Albo dell'Universita' degli Studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarra' efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione sopraindicata. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.