Art. 15 Ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione. 2. Entro 20 giorni dall'avvio al corso, l'Amministrazione puo' dichiarare vincitore della procedura di selezione altro candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.