Art. 15 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi  al  corso
di  formazione,  in  qualita'  di  allievi  finanzieri,  i  candidati
iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti  dei  posti
previsti  dalla  procedura,   secondo   l'ordine   risultante   dalla
graduatoria stessa  e  previo  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento da parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del
Reparto di istruzione. 
    2. Entro 20 giorni dall'avvio al  corso,  l'Amministrazione  puo'
dichiarare vincitore della procedura  di  selezione  altro  candidato
idoneo, nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti  resisi,
comunque, disponibili, tra  i  candidati  precedentemente  dichiarati
vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.