Art. 17 
 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di Istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.