Art. 11 
 
 
                   Fruizione della borsa di studio 
 
 
    Gli assegnatari  sono  tenuti  a  seguire,  nell'anno  accademico
2015/2016, il corso di studi esclusivamente in una delle  universita'
indicate nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Eventuali
cambiamenti di universita'  sono  eccezionalmente  autorizzati  dalla
Banca d'Italia in  presenza  di  validi  e  documentati  motivi.  Non
costituisce valido motivo il rigetto della  domanda  d'iscrizione  da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione  per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione. 
    Gli assegnatari devono tempestivamente  comunicare  l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'. 
    La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore  tutor,
scelto tra i propri dipendenti. Il  borsista  e'  tenuto  a  riferire
sull'andamento degli studi e a inviare non meno di  due  relazioni  -
una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi
svolti, gli esami sostenuti e le tematiche  approfondite  durante  il
periodo di fruizione della borsa. 
    I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una  relazione
con la quale illustrano gli studi svolti,  gli  esami  sostenuti,  le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista. 
    L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma  da  parte  dell'interessato  dell'avvenuta  iscrizione
presso l'universita' prescelta;  la  seconda  alla  comunicazione  da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del  corso;  le
ultime  due  rate  -  a  meta'  del  corso  e  al   suo   termine   -
successivamente alla  ricezione  delle  relazioni  dei  tutor  e  del
borsista. 
    La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata  nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non  inizi  la  frequenza  del
corso di studi. 
    La Banca d'Italia si riserva di non  corrispondere  le  rate  non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione,  sia  pure  temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio  alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli  studi;  c)  qualora  da  tale   documentazione   risulti   che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso. 
    La revoca della borsa di studio  preclude  la  convocazione  alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.