Art. 7 
 
 
    1. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale  e'  di  natura
privatistica   e   fiduciaria   senza   necessita'   di   valutazioni
comparative, a tempo pieno, con  impegno  esclusivo  a  favore  della
Azienda Sanitaria ed e' regolato da contratto di diritto privato,  di
durata  non  inferiore  a  tre  e  non  superiore  a   cinque   anni,
rinnovabile. 
    2. La carica  di  Direttore  Generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di  lavoro  dipendente  o  autonomo,  e
determina,  per  i  lavoratori   dipendenti,   il   collocamento   in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 
    3.  La  durata  del  contratto  sara'   indicata   nell'atto   di
individuazione del prescelto. 
    4.  I  Direttori  Generali  nominati  dovranno  produrre,   entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso  di
formazione in materia di  Sanita'  Pubblica  e  di  Organizzazione  e
Gestione  Sanitaria  di  cui  all'art.  3-bis  comma  4  del  decreto
legislativo n. 502/1992. 
    4. Nell'atto di nomina verranno assegnati gli specifici obiettivi
da raggiungere nel corso dell'incarico affidato. 
    5. Decorsi diciotto mesi dalla  nomina,  la  Regione  verifica  i
risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento  degli  obiettivi
di cui sopra sulla base dei criteri  di  valutazione  preventivamente
individuati.