Art. 7 1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' di natura privatistica e fiduciaria senza necessita' di valutazioni comparative, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore della Azienda Sanitaria ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. 2. La carica di Direttore Generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 3. La durata del contratto sara' indicata nell'atto di individuazione del prescelto. 4. I Direttori Generali nominati dovranno produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di Sanita' Pubblica e di Organizzazione e Gestione Sanitaria di cui all'art. 3-bis comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992. 4. Nell'atto di nomina verranno assegnati gli specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'incarico affidato. 5. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sulla base dei criteri di valutazione preventivamente individuati.