Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I candidati sono, altresi', sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test di ragionamento), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nella Forza Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti ai test. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive. 4. La commissione comunichera' seduta stante a ciascun candidato l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendo alla firma di ognuno il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare»; - «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. 5. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.