Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco  dei  concorrenti  idonei.  Il
riconoscimento di questi ultimi  dovra'  comunque  avvenire  dopo  la
valutazione  dei  titoli  di  merito.  La  commissione   esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle  domande,  che  siano  stati  dichiarati  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente  per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti
potranno  allegare  alla  domanda  delle  dichiarazioni   sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  con  le  modalita'  indicate  nel  comma  3.
dell'art. 4 del presente bando. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a) titoli militari: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 
    1) diploma conseguito negli istituti dell'Opera Nazionale  per  i
Figli degli Aviatori o Scuole militari: punti 1/30; 
    2) aver svolto servizio  quale  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata:
punti 1/30; 
      b) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli
prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni:
massimo punti 5/30, cosi' ripartiti: 
    1) diploma di laurea specialistica  o  magistrale  in  disciplina
scientifica biomedica: punti 1/30; 
    2) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina non
biomedica: punti 0,50/30; 
    3) laurea triennale: punti 0,25/30; 
    4) altre specializzazioni  medico-chirurgiche  post  laurea  gia'
conseguite,  oltre  a  quella  prevista  per  la  partecipazione   al
concorso: punti 1/30; 
    5)  corsi  di  perfezionamento  universitario  di  durata  almeno
annuale conseguiti nella specializzazione per la quale  si  concorre:
punti 1/30; 
    6)  corsi  di  perfezionamento  universitario  di  durata  almeno
annuale non attinenti alla specializzazione per la quale si concorre:
punti 0,25/30; 
    7) dottorato di ricerca conseguito nella specializzazione per  la
quale si concorre: punti 1,50/30; 
    8) dottorato di ricerca conseguito in settori non  attinenti  con
la specializzazione per la quale di concorre: punti 0,50/30; 
    9) master di II  livello  in  area  medico-chirurgica  conseguito
nella specializzazione per la quale si concorre: punti 1,50/30; 
    10) master di II livello in area medico-chirurgica conseguito  in
settori non  attinenti  con  la  specializzazione  per  la  quale  di
concorre: punti 0,50/30; 
    11) pubblicazioni  edite,  di  carattere  tecnico  o  scientifico
esclusivamente se su argomenti attinenti alla specializzazione per la
quale si  concorre,  che  siano  riportate  su  riviste  scientifiche
nazionali ed estere,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione (solo se dichiarate nella domanda): punti1/30. 
    La valutazione delle pubblicazioni  dovra'  essere  adeguatamente
motivata  in  relazione  all'originalita'  della  produzione  stessa,
all'importanza della rivista, alla continuita' ed  ai  contenuti  dei
singoli lavori, all'eventuale collaborazione di piu' autori; 
      c) ulteriori titoli: massimo punti 3/30, cosi' ripartiti: 
    1) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale nella specializzazione per
la quale si concorre: punti 1,50/30; 
    2) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale in settori  diversi  dalla
specializzazione per la quale si concorre: punti 0,50/30; 
    3) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,25/30.